ARTICOLI DA 1 A 7 – Oggetto, finalità, soci

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ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 19 del CCNL
Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo territoriale del 22 Aprile 1997, è
costituito l’Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito denominato
E.B.T.

ARTICOLO 2 – NATURA

L’E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell’E.B.T. è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – SEDE

L’E.B.T. ha sede in
in Ascoli Piceno presso la sede della Confcommercio.

ARTICOLO 5 – SOCI E BENEFICIARI

Sono Soci dell’E.B.T. :

  • l’Associazione Provinciale Albergatori, aderente a FEDERALBERGHI;
  • il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, aderente a FIPE;
  • l’ Associazione Provinciale Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta, aderente a FAITA;
  • il Sindacato Provinciale Imprese Viaggio e Turismo, aderente a FIAVET;- la FILCAMS-CGIL territoriale;
  • la FISASCAT-CISL territoriale;
  • la UILTuCS-UIL territoriale.

Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare -in via transitoria– la competente organizzazione nazionale.(2) La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma
precedente comporta la perdita dello status di socio dell’EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in
capo alla competente organizzazione nazionale.(3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo
associativo.(4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al
patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo
scioglimento.(5) Le iniziative di cui all’articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali
inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.(6)
In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità definite
dall’articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al
finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT).

ARTICOLO 6 – SCOPI

L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionali.(2) A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:

  • iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
  • iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
  • interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
  • funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
  • funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
  • le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
  • i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;
  • funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;
  • l’istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti
    nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali; a tal fine, l’Osservatorio:- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;- cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
  • attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
  • attività di sostegno dei buoni vacanza;
  • tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.

(4) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’E.B.T. potrà avviare, partecipare,
o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri
fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita
delibera dell’Assemblea.(5) L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento
degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO

L’E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le
Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta
dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.