

{"id":392,"date":"2017-09-23T10:20:00","date_gmt":"2017-09-23T08:20:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.enbiter.libericantieridigitali.it\/?page_id=392"},"modified":"2017-09-25T09:58:27","modified_gmt":"2017-09-25T07:58:27","slug":"articoli-da-18-a-24","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/statuto\/articoli-da-18-a-24\/","title":{"rendered":"ARTICOLI DA 18 A 24 &#8211; Patrimonio, gestione, bilancio"},"content":{"rendered":"<h3>ARTICOLO 18 &#8211; IL PATRIMONIO DELL&#8217;E.B.T.<\/h3>\n<p>\nLe disponibilit\u00e0 dell&#8217;E.B.T. sono costituite dall&#8217;ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull&#8217;ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.(2) Costituiscono, inoltre, disponibilit\u00e0 dell&#8217;E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti,<br \/>\ndonazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell&#8217;E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.(3) In adesione allo spirito ed alle finalit\u00e0 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell&#8217;E.B.T. \u00e8 utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 6 o accantonato &#8211; se ritenuto necessario o opportuno &#8211; per il conseguimento delle medesime finalit\u00e0 in futuro.(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, pi\u00f9 in generale, al patrimonio dell&#8217;E.B.T., \u00e8 quello del &#8220;fondo comune&#8221; regolato per solidale irrevocabile volont\u00e0 dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilit\u00e0 delle disposizioni in tema di comunione di beni.(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell&#8217;E.B.T. sia durante la vita dell&#8217;Ente che in caso di scioglimento dello stesso.(6) E&rsquo; fatto espresso divieto durante la vita dell&rsquo;ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell&rsquo;E.B.T. il patrimonio sar\u00e0 devoluto ad altra associazione aventi finalit\u00e0 analoghe a quelle perseguite dall&rsquo;Ente, secondo le determinazioni dell&rsquo;assemblea o per fini di pubblica utilit\u00e0 sentito l&rsquo;organismo di controllo di cui all&rsquo;art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.\n<\/p>\n<h3>ARTICOLO 19 &#8211; GESTIONE DELL&#8217;E.B.T.<\/h3>\n<p>\nPer le spese di impianto e di gestione, l&#8217;E.B.T. potr\u00e0 avvalersi delle disponibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 18.(2) Le risorse dell&rsquo;E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all&#8217;articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovr\u00e0 essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.\n<\/p>\n<h3>\nARTICOLO 20 &#8211; BILANCIO DELL&#8217;E.B.T.<br \/>\n<\/h3>\n<p>\nGli esercizi finanziari dell&#8217;E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell&#8217;E.B.T. e del bilancio preventivo. (2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall&#8217;Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio e cio\u00e8 entro il 31 marzo dell&#8217;anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonch\u00e9 il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall&#8217;approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all&rsquo;Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all&#8217;articolo 5 del presente Statuto.\n<\/p>\n<h3>ARTICOLO 21 &#8211; LIQUIDAZIONE DELL&#8217;E.B.T.<\/h3>\n<p>\nLa messa in liquidazione dell&#8217;E.B.T. \u00e8 disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all&#8217;articolo 5 nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>qualora esso cessi da ogni attivit\u00e0 per disposizioni di legge;<\/li>\n<li>qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;<\/li>\n<li>qualora, per qualsiasi motivo, cessi l&#8217;efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle<br \/>\ndisposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all&rsquo;articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provveder\u00e0 in difetto, ad istanza della parte diligente il Presidente del Tribunale.(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all&#8217;atto della messa in liquidazione dell&#8217;E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l&#8217;operato.(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sar\u00e0 devoluto ad altra associazione avente finalit\u00e0 analoghe a quelle perseguite dall&rsquo;Ente, secondo le determinazioni dell&rsquo;assemblea o per fini di pubblica utilit\u00e0 sentito l&rsquo;organismo di controllo di cui all&rsquo; articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.\n<\/p>\n<h3>ARTICOLO 22 &#8211; MODIFICHE STATUTARIE<\/h3>\n<p>\nQualunque modifica al presente statuto, nonch\u00e9 ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all&#8217;articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all&rsquo;Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall&#8217;Assemblea dell&#8217;E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l&#8217;Assemblea stessa.\n<\/p>\n<h3>ARTICOLO 23 &#8211; CONTROVERSIE<\/h3>\n<p>Qualsiasi controversia inerente all&#8217;interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonch\u00e9 del regolamento, \u00e8 deferita all&#8217;esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all&#8217;Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 24 &#8211; DISPOSIZIONI FINALI<\/h3>\n<p>\nPer quanto non \u00e8 espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARTICOLO 18 &#8211; IL PATRIMONIO DELL&#8217;E.B.T. Le disponibilit\u00e0 dell&#8217;E.B.T. sono costituite dall&#8217;ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull&#8217;ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.(2) Costituiscono, inoltre, disponibilit\u00e0 dell&#8217;E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":108,"menu_order":30,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/392"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=392"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":420,"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/392\/revisions\/420"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/108"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}