

{"id":369,"date":"2017-09-23T09:50:37","date_gmt":"2017-09-23T07:50:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.enbiter.libericantieridigitali.it\/?page_id=369"},"modified":"2017-09-25T09:58:08","modified_gmt":"2017-09-25T07:58:08","slug":"articolo-8-organi-delle-b-t-1","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.entebilaterale-ap.it\/ebt\/statuto\/articolo-8-organi-delle-b-t-1\/","title":{"rendered":"ARTICOLI DA 8 A 17 &#8211; Organi e organizzazione"},"content":{"rendered":"<h3>ARTICOLO 8 \u2013 ORGANI DELL\u2019E.B.T.<\/h3>\n<p>Sono organi dell\u2019E.B.T.:- l\u2019Assemblea- il Presidente- il Comitato Direttivo- il Collegio dei Sindaci.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 9 \u2013 ASSEMBLEA<\/h3>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui<br \/>\nall\u2019articolo 5. (2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticit\u00e0, ai rappresentanti delle organizzazioni<br \/>\nsindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti<br \/>\ncomplessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalit\u00e0:- 7<br \/>\nvoti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 2 alla organizzazione aderente alla<br \/>\nFEDERALBERGHI, 2 alla organizzazione aderente alla FIPE, 1 alla organizzazione aderente alla FAITA, 1 alla<br \/>\norganizzazione aderente alla FIAVET ed 1 espresso congiuntamente dalle stesse Organizzazioni dei datori di lavoro;- 7<br \/>\nvoti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 alla FILCAMS-CGIL, 2 alla FISASCAT-CISL, 2 alla<br \/>\nUILTuCS-UIL ed uno espresso congiuntamente dalle stesse Organizzazioni dei lavoratori.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 10 \u2013 POTERI DELL\u2019ASSEMBLEA<\/h3>\n<p>Spetta all\u2019Assemblea di:- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;- nominare i componenti il<br \/>\nComitato Direttivo;- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;-<br \/>\napprovare i regolamenti interni dell\u2019E.B.T.;- stabilire le linee guida per l\u2019attuazione degli scopi di cui all\u2019articolo 6 del<br \/>\npresente Statuto;- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell\u2019E.B.T.;- deliberare in ordine all\u2019eventuale compenso per<br \/>\ngli Amministratori ed i Sindaci;- disciplinare con proprio regolamento l\u2019attivit\u00e0 dei Centri di Servizio;- svolgere tutte<br \/>\nle altre attivit\u00e0 ad essa demandate dal presente Statuto;- approvare i verbali delle proprie riunioni.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 11 \u2013 RIUNIONI DELL\u2019ASSEMBLEA<\/h3>\n<p>L\u2019Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all\u2019anno entro tre<br \/>\nmesi dalla chiusura dell\u2019esercizio per l\u2019approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.(2)<br \/>\nL\u2019Assemblea si riunisce, altres\u00ec, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente<br \/>\ndell\u2019Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.(3) La convocazione dell\u2019Assemblea \u00e8 effettuata mediante<br \/>\navviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.(4) Gli avvisi devono contenere<br \/>\nl\u2019indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(5) Le riunioni sono presiedute dal<br \/>\nPresidente dell\u2019E.B.T. (6) L\u2019Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei<br \/>\nrappresentanti di almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell\u2019articolo 9, e<br \/>\ncio\u00e8 almeno 8 voti.(7) Ogni rappresentante in Assemblea pu\u00f2 delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica<br \/>\nriunione dell\u2019Assemblea. Non \u00e8 ammessa la delega di un rappresentante di un\u2019organizzazione sindacale<br \/>\ndei lavoratori ad un rappresentante di un\u2019organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno pu\u00f2<br \/>\nessere portatore di pi\u00f9 di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell\u2019inizio<br \/>\ndella riunione.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 12 \u2013 IL PRESIDENTE<\/h3>\n<p>Il Presidente dell\u2019E.B.T. viene eletto dall\u2019Assemblea<br \/>\nalternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all\u2019articolo 5 e la volta<br \/>\nsuccessiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all\u2019articolo 5. Il Presidente dura in<br \/>\ncarica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura<br \/>\nin carica fino alla scadenza del quadriennio.(2) Spetta al Presidente dell\u2019E.B.T. di:- rappresentare l\u2019E.B.T. di fronte ai terzi<br \/>\ne stare in giudizio;- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell\u2019Assemblea e del Comitato Direttivo e<br \/>\npresiederne le adunanze;- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;- sovrintendere alla applicazione del presente<br \/>\nStatuto;- dare esecuzione alle deliberazioni dell\u2019Assemblea e del Comitato Direttivo;- svolgere tutti gli altri compiti ad<br \/>\nesso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall\u2019Assemblea o dal Comitato Direttivo.(3) Il Presidente<br \/>\nha la firma sociale.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 13 \u2013 IL VICE PRESIDENTE<\/h3>\n<p>Il Vice Presidente dell\u2019E.B.T. viene eletto dall\u2019Assemblea<br \/>\nalternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all\u2019articolo 5 e la<br \/>\nvolta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all\u2019articolo 5, in modo che, nel<br \/>\nperiodo in cui il Presidente eletto sar\u00e0 scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice<br \/>\nPresidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.(2) Il Vice Presidente coadiuva<br \/>\nil Presidente nell\u2019espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della<br \/>\ncarica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 14 \u2013 IL COMITATO DIRETTIVO<\/h3>\n<p>Il Comitato Direttivo si compone di 6 consiglieri, cos\u00ec ripartiti:<\/p>\n<ul>\n<li> il Presidente dell\u2019E.B.T.;<\/li>\n<li> il Vicepresidente dell\u2019E.B.T.;<\/li>\n<li> 2 consiglieri nominati dall\u2019Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui<br \/>\nall\u2019articolo 5;<\/li>\n<li>2 consiglieri nominati dall\u2019Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni<br \/>\nSindacali dei lavoratori di cui all\u2019articolo 5.(1) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e<br \/>\npossono essere riconfermati. E\u2019 per\u00f2 consentito all\u2019Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o pi\u00f9<br \/>\nconsiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>ARTICOLO 15 &#8211; POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO<\/h3>\n<p>Spetta al Comitato Direttivo di:<\/p>\n<ul>\n<li>vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;<\/li>\n<li>vigilare sull&#8217;attuazione delle iniziative promosse dall&#8217;E.B.T. e riferirne all&rsquo;Assemblea;<\/li>\n<li>provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell&#8217;E.B.T.;<\/li>\n<li>assumere e licenziare il personale dell&#8217;E.B.T. e regolarne il trattamento economico;<\/li>\n<li>predisporre i regolamenti interni dell&#8217;E.B.T. e sottoporli all&#8217;approvazione dell&#8217;Assemblea;<\/li>\n<li>proporre all&#8217;Assemblea le iniziative per l&#8217;attuazione degli scopi di cui all&#8217;articolo 6 del presente Statuto;<\/li>\n<li>promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell&#8217;interesse dell&#8217;E.B.T.;<\/li>\n<li>stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all&rsquo;articolo 7;<\/li>\n<li>riferire all&#8217;Assemblea in merito alle proprie delibere;<\/li>\n<li>approvare i verbali delle proprie riunioni.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>ARTICOLO 16 &#8211; RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO<\/h3>\n<p>Il Comitato Direttivo<br \/>\nsi riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri<br \/>\neffettivi del Comitato o dal Presidente.(2) La convocazione del Comitato \u00e8 effettuata con avviso scritto almeno cinque<br \/>\ngiorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione pu\u00f2 essere ridotto e la<br \/>\nconvocazione stessa pu\u00f2 avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.(3) Gli avvisi devono contenere<br \/>\nl&#8217;indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(4) Le riunioni sono presiedute dal<br \/>\nPresidente dell&#8217;E.B.T..(5) Per la validit\u00e0 delle adunanze e delle relative deliberazioni \u00e8 necessaria la presenza di almeno la<br \/>\nmet\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti, e cio\u00e8 di almeno quattro componenti.(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto<br \/>\nfavorevole di almeno quattro componenti. (7) Ciascun componente ha un voto.(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo<br \/>\npossono assistere i sindaci e pu\u00f2 partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.(9) Ogni componente il Comitato<br \/>\nDirettivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, pu\u00f2 delegare altro componente a sostituirlo per una specifica<br \/>\nriunione. Non \u00e8 ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei<br \/>\nlavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La<br \/>\ndelega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell&rsquo;inizio della riunione.<\/p>\n<h3>ARTICOLO 17 &#8211; IL COLLEGIO DEI SINDACI<\/h3>\n<p>Il Collegio dei Sindaci \u00e8 composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci<br \/>\nsupplenti.(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all&rsquo;Assemblea. Il Presidente del<br \/>\nCollegio deve essere iscritto all&rsquo;albo dei revisori dei conti.(3) Il presidente del Collegio \u00e8 nominato<br \/>\ndall&rsquo;Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e<br \/>\norganizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all&rsquo;articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente<br \/>\nsono nominati dall&rsquo;Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui<br \/>\nall&rsquo;articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall&rsquo;Assemblea su proposta dei<br \/>\nrappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all&rsquo;articolo 5. (4) I componenti il Collegio dei<br \/>\nSindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i<br \/>\ndoveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all&#8217;Assemblea<br \/>\nle eventuali irregolarit\u00e0 riscontrate durante l&#8217;esercizio delle loro funzioni.(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci<br \/>\nconsuntivi dell&#8217;E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.(7) Esso si<br \/>\nriunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno<br \/>\novvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.(8) La convocazione \u00e8 effettuata dal Presidente del Collegio con<br \/>\navviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la<br \/>\nconvocazione pu\u00f2 essere ridotto e la convocazione stessa pu\u00f2 avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro<br \/>\nmezzo. Gli avvisi devono contenere l&#8217;indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(9) I<br \/>\nSindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell&#8217;Assemblea senza voto deliberativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARTICOLO 8 \u2013 ORGANI DELL\u2019E.B.T. Sono organi dell\u2019E.B.T.:- l\u2019Assemblea- il Presidente- il Comitato Direttivo- il Collegio dei Sindaci. ARTICOLO 9 \u2013 ASSEMBLEA L\u2019Assemblea \u00e8 composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all\u2019articolo 5. 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