OBBLIGATORIO IN AZIENDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Ai sensi dell’Art.47 del Testo Unico 81/2008, tutte le aziende con lavoratori dipendenti o figure equiparate (socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l’associato in partecipazione; tirocinante; allievo degli istituti di istruzione ed universitari; partecipante ai corsi di formazione professionale) devono avere in azienda il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS.
A tale riguardo si possono individuare due situazioni:
IPOTESI 1:
I lavoratori hanno liberamente eletto il Rappresentante, il cui nominativo è comunicato al datore di lavoro.
In questo caso il datore di lavoro deve
- comunicare all’INAIL il nome dell’RLS aziendale;
- far frequentare un apposito corso di prima formazione al RLS di 32 ore;
- far frequentare ogni anno al RLS un corso di formazione di aggiornamento.
I costi della formazione sono a carico del datore di lavoro.
IPOTESI 2:
I lavoratori NON hanno eletto il Rappresentante, il cui nominativo è comunicato al datore di lavoro.
In questo caso il datore di lavoro deve:
- aderire ad un organismo paritetico provinciale che ha eletto i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale RLST;
- Comunicare all’INAIL il nominativo del RLST.
L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Ascoli Piceno, ha attivato il servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Il servizio è GRATUITOed è rivolto a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Ascoli Piceno all’interno delle quali, in applicazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, non si sia proceduto all’elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
L’RLST rappresenta un importante supporto soprattutto per le piccole imprese che, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche organizzative, possono incontrare maggiori difficoltà nell’individuare un RLS interno.
Le aziende interessate possono compilare e inviare alla Segreteria dell’Ente Bilaterale l’apposito modulo di richiesta di accesso al servizio RLST e attendere la comunicazione relativa al giorno e all’orario dell’incontro con l’RLST, che verranno trasmessi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Per maggiori informazioni contattate
la Segreteria tel. 392/2418927;
il vostro Consulente Paghe/Sicurezza sul lavoro.
Cordiali saluti




